Aspetti contrattuali dell’incontro con gli sposi
Durante l’incontro con gli sposi Avrete evocato immagini di eventi meravigliosi per accompagnare i vostri potenziali clienti alla scoperta di un mondo fatto di gioia, ma non dimenticate che, senza una firma, i potenziali clienti resteranno solo…potenziali! Esaminiamo quindi gli aspetti contrattuali.
L’accordo stipulato si considera concluso solo nel momento in cui, dopo l’appuntamento con gli sposi, questi ultimi decidono a tutti gli effetti di affidarsi a voi per organizzare il loro matrimonio e firmano il contratto. Ciascuno di voi potrà chiedere alla coppia il versamento di un acconto o di una caparra confirmatoria.
Differenze tra acconto e caparra confirmatoria
ACCONTO:
Non è altro che il pagamento anticipato di una parte del prezzo dovuto per un determinato acquisto, volto a dare una piccola garanzia al venditore circa l’effettiva volontà dell’acquirente di concludere il contratto. Tale garanzia, però, esaurisce i suoi effetti qui. Se, infatti, il contratto non va a buon fine, l’acconto non assume alcuna rilevanza risarcitoria e le parti non saranno in alcun modo vincolate economicamente l’una nei confronti dell’altra. L’acconto andrà quindi restituito, salvo poi chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa del mancato adempimento.
CAPARRA:
Al pari dell’acconto, è rappresentata da un anticipo del pagamento sul prezzo dovuto. La caparra, tuttavia, è posta a garanzia sia degli interessi del venditore, che di quelli dell’acquirente. Il nostro ordinamento, infatti, prevede che in caso di inadempimento dell’acquirente, il venditore può trattenere la caparra versata come risarcimento del danno subito. Se, invece, ad essere inadempiente è il venditore, l’acquirente può, per legge, richiedere la restituzione del doppio della caparra versata.
In conclusione, la differenza sostanziale tra acconto e caparra risiede nel fatto che, mentre il primo non ha alcuna rilevanza risarcitoria in caso di mancata conclusione del contratto, la seconda vincola e garantisce le parti rispetto al mancato raggiungimento dell’obiettivo concordato.
Precisazioni sugli accordi contrattuali
Occorre precisare che, se manca un espresso accordo, la somma versata da una parte in favore dell’altra come anticipo di pagamento è considerata acconto. Può infatti considerarsi fatto a titolo di caparra solo il versamento che sia espressamente identificato come tale, quindi dovrà essere specificato nel vostro contratto che avete richiesto agli sposi una certa cifra come caparra.
Consigli utili
Il consiglio in più: allegate alla copia del contratto anche una copia dei documenti d’identità degli sposi (non si sa mai!).
In ogni caso, ricordate che gli sposi avranno sempre la possibilità di recedere dal contratto e tale diritto può essere esercitato fino a un certo termine (dipende dal tipo di contratto) prima delle nozze, con una comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata.
Voi, comunque, siete legittimati a trattenere le somme versate fino a quel momento, anche in caso di annullamento del matrimonio. Non solo, in caso di recesso è necessario che gli sposi paghino le altre penali indicate nel contratto (completamente o in parte) e che paghino anche i fornitori prenotati per la data del matrimonio, nel caso in cui i servizi che dovevano fornire non possano più essere disdetti.
Questi sono solo dei cenni sugli aspetti contrattuali, se volete saperne di più, iscrivetevi al corso di Cira Lombardo